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Subject: Legge 25 ottobre 2007, n. 176
Date: Wed, 4 Jun 2008 14:55:45 +0200
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25-10-07.htm//--><HTML><HEAD><TITLE>Legge 25 ottobre 2007, n. =
176</TITLE>
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<BODY><B>
<P align=3Dcenter>Legge 25 ottobre 2007, n. 176 (in G.U. 26 ottobre =
2007, n.=20
250)</P>
<P>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 =
settembre 2007,=20
n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l=92ordinato avvio =
dell=92anno=20
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori=20
universitari</P></B>
<P align=3Dcenter>La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica =
hanno=20
approvato;</P>
<P align=3Dcenter>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</P>
<P align=3Dcenter>Promulga la seguente legge:</P>
<P align=3Dcenter>Art. 1.</P>
<P>1. Il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni =
urgenti=20
per assicurare l=92ordinato avvio dell=92anno scolastico 2007-2008 ed in =
materia di=20
concorsi per ricercatori universitari, =E8 convertito in legge con le=20
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.</P>
<P>2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello =
della sua=20
pubblicazione nella <I>Gazzetta Ufficiale. </I>La presente legge, munita =
del=20
sigillo dello Stato, sar=E0 inserita nella Raccolta ufficiale degli atti =
normativi=20
della Repubblica italiana. =C8 fatto obbligo a chiunque spetti di =
osservarla e di=20
farla osservare come legge dello Stato.</P>
<P>Data a Roma, add=EC 25 ottobre 2007.</P>
<P>NAPOLITANO</P>
<P>Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri</P>
<P>Fioroni, Ministro della pubblica Istruzione</P>
<P>Visto, il Guardasigilli: Mastella</P>
<P>&nbsp;</P><B><FONT size=3D4>
<P align=3Dcenter>TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, =
n.=20
147</P></FONT></B>
<P>Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 coordinato con la Legge di =
conversione=20
25 ottobre 2007, n. 176, recante: "<B>Disposizioni urgenti per =
assicurare=20
l=92ordinato avvio dell=92anno scolastico 2007-2008 ed in materia di =
concorsi per=20
ricercatori universitari" (G.U. n. 250 del 26-10-2007)</P>
<P align=3Dcenter>Articolo 1 (Norme in materia di ordinamenti =
scolastici)</P></B>
<P>1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del <I>curriculum=20
</I>arricchito =E8 reintrodotta, nella scuola primaria, =
l=92organizzazione di classi=20
funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore,=20
comprensivo del tempo dedicato alla mensa. <B>Conseguentemente =E8 =
richiamato in=20
vigore l=92articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni =
legislative=20
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e =
grado,=20
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono =
soppresse=20
le parole: =AB, entro il limite dei posti funzionanti nell=92anno =
scolastico=20
1988-1989,=BB. </B>La predetta organizzazione =E8 realizzata nei limiti =
della=20
dotazione complessiva dell=92organico di diritto determinata con decreto =
del=20
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro =
dell=92economia e=20
delle finanze, ai sensi dell=92articolo 22, comma 2, della legge 28 =
dicembre 2001,=20
n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello =
nazionale per le=20
attivit=E0 di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato =
nell=92ambito=20
dell=92organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di =
spesa=20
previsti <B>a legislazione vigente </B>per il personale della scuola =
<B>e senza=20
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro =
della=20
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell=92economia e delle =
finanze,=20
d=92intesa con la Conferenza unificata di cui all=92articolo 8 del =
decreto=20
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di =
seguito=20
denominata =ABConferenza unificata=BB, definisce un piano triennale di =
intervento,=20
anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto =
allo=20
studio e di programmazione dell=92offerta formativa, volto, in =
particolare, a:=20
<I>a) </I>individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate=20
all=92incremento dell=92offerta di classi a tempo pieno da parte delle =
istituzioni=20
scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su =
tutto=20
il territorio nazionale; <I>b) </I>sostenere la qualit=E0 del modello =
del tempo=20
pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di=20
integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano =
=E8=20
finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la =
Conferenza=20
unificata nell=92ambito delle esistenti disponibilit=E0 di =
bilancio.</P></B>
<P><A name=3Dart1_c2></A>2. All=92articolo 2, comma 4 della legge 10 =
dicembre 1997,=20
n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due =
periodi=20
sono sostituiti dai seguenti:</P>
<P>=ABI candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli =
esami di=20
Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in =
cui=20
intendono sostenere l=92esame al dirigente preposto all=92ufficio =
scolastico=20
regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i=20
candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall=92articolo 4, =
agli=20
istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di =
residenza del=20
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell=92indirizzo =
di studio=20
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in =
questa=20
del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento=20
dell=92ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa=20
valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all=92ufficio =
scolastico=20
regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. =
Gli=20
esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni =
presso=20
le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.=BB.</P>
<P>3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all=92articolo 3, =
comma 2,=20
della legge 11 gennaio 2007, n. 1, =E8 elevato ad euro <B>183.000.000 =
</B>a=20
decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari =
degli esami=20
di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad =
euro=20
<B>45.000.000 </B>annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante=20
corrispondente riduzione dell=92autorizzazione di spesa di cui =
all=92articolo 1,=20
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro =
dell=92economia e=20
delle finanze =E8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le =
occorrenti=20
variazioni di bilancio.</P>
<P><A name=3Dart1_c4></A>4. All=92articolo 11 del decreto legislativo 19 =
febbraio=20
2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: =AB, al =
quale sono=20
  ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma =
4-<I>bis</I>=BB;</P>
  <P>dopo il comma 4 <B>sono inseriti i seguenti:</P>
  <BLOCKQUOTE></B>
    <P>=AB<I>4-bis</I>. Il consiglio di classe, in sede di valutazione =
finale,=20
    delibera se ammettere o non ammettere all=92esame di Stato gli =
alunni=20
    frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado,=20
    formulando un giudizio di idoneit=E0 o, in caso negativo, un =
giudizio di non=20
    ammissione all=92esame medesimo.=BB.</P><B><I>
    <P>4-</I>ter. L=92esame di Stato comprende anche una prova scritta, =
a=20
    carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e =
specifici di=20
    apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla =
suddetta=20
    prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli=20
    predisposti annualmente dall=92Istituto nazionale per la valutazione =
del=20
    sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), =
conformemente=20
    alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati =
alle=20
    istituzioni scolastiche =
competenti=BB.</P></B></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P>5. All=92articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre =
2004, n. 286,=20
come modificato dall=92articolo 1, comma 612, lettera <I>d)</I>, della =
legge 27=20
dicembre 2006, n. 296, il primo periodo =E8 sostituito dal seguente: =
=ABIl comitato=20
di indirizzo =E8 composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto =
del=20
principio di pari opportunit=E0, <B>in possesso dei requisiti di =
qualificazione=20
scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e =
valutazione in=20
Italia e all=92estero. Almeno uno dei membri deve provenire </B>dal =
mondo della=20
scuola.=BB. A decorrere dall=92anno scolastico 2007- 2008 il Ministro =
della pubblica=20
istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione =
esterna=20
condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema=20
scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, <B>per =
effettuare=20
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilit=E0 degli =
studenti,=20
di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima =
e terza=20
classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe =
del=20
secondo ciclo, nonch=E9 altre rilevazioni necessarie per la valutazione =
del valore=20
aggiunto realizzato dalle scuole</B>.</P>
<P>(6. soppresso)</P>
<P>7. Al fine di dare attuazione, per l=92anno 2007, al punto 12)=20
dell=92Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno =
2007, diretto=20
a realizzare le iniziative di cui all=92articolo 1, comma 630, della =
legge 27=20
dicembre 2006, n. 296, all=92onere di euro 9.783.656 di pertinenza del =
Ministero=20
della solidariet=E0 sociale si provvede mediante utilizzo delle =
disponibilit=E0, in=20
conto residui, relative all=92autorizzazione di spesa di cui =
all=92articolo 91 della=20
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine =E8 versata =
all=92entrata del=20
bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unit=E0 =
previsionale=20
di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica =
istruzione per=20
l=92anno 2007. Il Ministro dell=92economia e delle finanze =E8 =
autorizzato ad=20
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</P>
<P>8. All=92articolo 1, comma 4-<I>bis</I>, della legge 10 marzo 2000, =
n. 62, e=20
successive modificazioni, le parole: =ABalla medesima data nelle scuole =
materne=20
che chiedono il riconoscimento=BB sono sostituite dalle seguenti: =
=ABnelle scuole=20
<B>dell=92infanzia </B>riconosciute paritarie=BB ed =E8 aggiunto, in =
fine, il seguente=20
periodo: =ABTale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi =

abilitanti appositamente istituiti=BB.</P><B>
<P align=3Dcenter>Articolo 2. (Norme urgenti in materia di personale=20
scolastico)</P></B>
<P>1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di =
istruzione,=20
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto =
legislativo 16=20
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:</P><I>
<P>a) </I>all=92articolo 503:</P>
<BLOCKQUOTE><B>
  <P>01) il comma 1 =E8 sostituito dal seguente:</P>
  <BLOCKQUOTE></B>
    <P>=AB<B><I>1. </I>Organo competente per l=92irrogazione delle =
sanzioni di cui=20
    all=92articolo 492, comma 2, lettere <I>b), c), d) </I>ed <I>e), =
</I>=E8 il=20
    dirigente preposto all=92ufficio scolastico =
regionale=BB;</P></BLOCKQUOTE>
  <P>02) il comma 2 =E8 abrogato;</P>
  <BLOCKQUOTE></B>
    <P>1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi =
collegiali=20
    territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 =
giugno 1999,=20
    n. 233, le parole: =ABin conformit=E0 del parere=BB sono sostituite =
dalle=20
    seguenti: =ABacquisito il parere=BB; le parole: =ABsalvo che non =
ritenga di=20
    disporre in modo pi=F9 favorevole al dipendente=BB sono sostituite =
dalle=20
    seguenti: =AB, nel rispetto del principio costituzionale della =
libert=E0 di=20
    insegnamento=BB; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: =ABIl =
predetto=20
    parere =E8 reso nel termine dei sessanta giorni successivi al =
ricevimento=20
    della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l=92effettuazione =
di=20
    ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano =
necessari.=20
    Decorso inutilmente tale termine, l=92amministrazione pu=F2 =
procedere=20
    all=92adozione del provvedimento.=BB;</P></BLOCKQUOTE>
  <P>2) dopo il comma 5 =E8 aggiunto il seguente:</P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P>=AB<I>5-bis. </I>Fuori dei casi previsti dall=92articolo 5 della =
legge 27=20
    marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso =
entro=20
    novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, =
prorogabili=20
    di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al =
comma=20
    5=BB;</P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE><I>
<P>b) </I>all=92articolo 506:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>1) il comma 2 =E8 sostituito dal seguente:</P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P>=AB<I>2. </I>I provvedimenti di sospensione cautelare =
obbligatoria sono=20
    disposti dal dirigente preposto all=92ufficio scolastico=20
  regionale=BB;</P></BLOCKQUOTE>
  <P>2) il comma 4 =E8 sostituito dal seguente:</P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P>=AB<I>4. </I>Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la =
sospensione=20
    cautelare pu=F2 essere disposta, nei confronti del personale =
docente, dal=20
    dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente =
preposto=20
    all=92ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere=20
    immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti =
scolastici, dal=20
    dirigente preposto all=92ufficio scolastico regionale. In mancanza =
di=20
    convalida da parte del dirigente preposto all=92ufficio scolastico =
regionale,=20
    entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della =
sospensione=20
    cautelare disposta nei confronti del personale docente, il =
provvedimento di=20
    sospensione =E8 revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di =
conferma da=20
    parte dello stesso dirigente preposto all=92ufficio scolastico =
regionale,=20
    entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della =
sospensione=20
    cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il =
provvedimento=20
    =E8 revocato di diritto.=BB;</P><I></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P>c) </I><B>l=92</B>articolo 468 <B>=E8 sostituito dal seguente:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>=ABArt. 468. =96 <I>(Trasferimento per incompatibilit=E0 =
ambientale).</P>
  <P>1</I>. Quando ricorrano ragioni d=92urgenza, il trasferimento =
d=92ufficio per=20
  accertata situazione di incompatibilit=E0 di permanenza nella scuola o =
nella=20
  sede pu=F2 essere disposto anche durante l=92anno scolastico. Se =
ricorrono ragioni=20
  di particolare urgenza, pu=F2 essere nel frattempo disposta la sola =
sospensione=20
  dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio =
dei=20
  docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del =

  dirigente preposto all=92ufficio scolastico regionale, se trattasi di =
dirigente=20
  scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per =
la=20
  convalida al dirigente dell=92ufficio scolastico regionale, se =
disposto nei=20
  confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del =
competente=20
  dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda =
dirigenti=20
  scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di=20
  presentazione della richiesta di parere dell=92organo collegiale =
competente, nel=20
  termine di dieci giorni dall=92adozione, il provvedimento di =
sospensione =E8=20
  revocato di diritto.</P></B><I>
  <P>2</I>. Qualora le ragioni d=92urgenza di cui al comma 1 siano =
dovute alla=20
  sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento =
dell=92ambiente=20
  scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l=92istituzione =
scolastica e le=20
  famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o =
pi=F9=20
  docenti, lesivi della dignit=E0 delle persone che operano =
nell=92ambito=20
  scolastico, degli studenti e dell=92istituzione scolastica, tali da =
risultare=20
  incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, =
<B>nella=20
  garanzia del rispetto dei princ=ECpi costituzionali e del principio di =
parit=E0 di=20
  trattamento di cui all=92articolo 2, comma 1, del decreto legislativo =
9 luglio=20
  2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, pu=F2 adottare il=20
  provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, =
con le=20
  modalit=E0 previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al =
primo periodo=20
  del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti =
scolastici,=20
  il provvedimento di sospensione =E8 adottato dal dirigente preposto =
all=92ufficio=20
  scolastico regionale e la convalida =E8 operata, entro il termine di =
dieci=20
  giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della =
pubblica=20
  istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall=92adozione del =
provvedimento=20
  di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati =
possono=20
  produrre proprie memorie difensive all=92organo competente a disporre =
la=20
  convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione =
=E8=20
  revocato di diritto=BB.</P></BLOCKQUOTE><I>
<P>c-</I>bis) all=92articolo 469:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>1) il comma 1 =E8 sostituito dal seguente:</P>
  <BLOCKQUOTE></B>
    <P>=AB<B><I>1</I>. Il trasferimento d=92ufficio per soppressione di =
posto o di=20
    cattedra =E8 disposto dal dirigente preposto all=92ufficio =
scolastico regionale.=20
    Il trasferimento d=92ufficio del personale docente ed educativo, =
determinato=20
    da accertata situazione di incompatibilit=E0 di permanenza nella =
scuola o=20
    nella sede, =E8 disposto dal dirigente preposto all=92ufficio =
scolastico=20
    regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del =
consiglio=20
    scolastico provinciale per il personale docente della scuola =
dell=92infanzia,=20
    della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, =
ovvero su=20
    parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio =

    nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli =
istituti=20
    e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti =
pareri=20
    devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al =
ricevimento=20
    della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l=92effettuazione =
di=20
    ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano =
necessari.=20
    Decorso inutilmente tale termine, l=92amministrazione pu=F2 =
procedere=20
    all=92adozione del provvedimento=BB;</P></BLOCKQUOTE>
  <P>2) il comma 2 =E8 abrogato;</P>
  <P>3) il comma 3 =E8 sostituito dal seguente:</P>
  <BLOCKQUOTE></B>
    <P>=AB<B><I>3</I>. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il =
trasferimento=20
    d=92ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui=20
    l=92interessato presta servizio, la sede =E8 stabilita sulla base di =
criteri di=20
    viciniorit=E0 e =
raggiungibilit=E0=BB.</P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></B>
<P>2. Il disposto dell=92articolo 503, comma 5- <I>bis</I>, del decreto=20
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera =
<I>a)</I>,=20
n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di =
entrata=20
in vigore del presente decreto.</P>
<P>3. A decorrere dall=92anno scolastico 2007/2008, i dirigenti =
scolastici=20
provvedono <B>direttamente </B>al conferimento delle supplenze al =
personale=20
appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di =
cui=20
all=92articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla =
base=20
delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l=92impiego=20
territorialmente competente, <B>fermo restando che tale modalit=E0 di =
conferimento=20
delle supplenze si applica </B>nei soli casi in cui risultino esaurite =
le=20
graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze =
annuali,=20
secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. <B>Con =
decreto=20
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del =
lavoro e=20
della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le =
innovazioni nella=20
pubblica amministrazione, d=92intesa con la Conferenza unificata, sono =
definiti i=20
tempi e le modalit=E0 per la trasmissione delle liste aggiornate alle =
istituzioni=20
scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle =
conseguenti=20
comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri =
per=20
l=92impiego.</P></B>
<P>4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al =
comma 2=20
dell=92articolo 9-<I>bis </I>del decreto-legge 1=BA ottobre 1996, n. =
510,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, =
come da=20
ultimo sostituito dall=92articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre =
2006, n.=20
296, al comma 5 dell=92articolo 4-<I>bis </I>del decreto legislativo 21 =
aprile=20
2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma =
dell=92articolo 21=20
della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall=92articolo 6, =
comma 2,=20
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di =
dieci=20
giorni successivi all=92instaurazione, variazione o cessazione del =
rapporto di=20
lavoro. Le sanzioni gi=E0 irrogate alle istituzioni scolastiche per =
l=92inosservanza=20
dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono=20
annullate.</P>
<P>5. A decorrere dall=92anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi =
alle=20
retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in =
sostituzione del=20
personale assente per motivi di maternit=E0, nonch=E9 quello nominato =
per supplenze=20
brevi e <B>che si trova in congedo di maternit=E0 </B>ai sensi <B>del =
testo unico=20
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, </B>nonch=E9 alle =
indennit=E0=20
di cui all=92articolo <B>24 del medesimo testo unico</B>, sono imputati =
ai=20
capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della =

pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo =
determinato=20
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario =
ed ai=20
corrispondenti capitoli relativi all=92IRAP e agli oneri sociali; gli =
stanziamenti=20
di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 =
milioni=20
per l=92anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall=92anno 2008, =
riducendo allo=20
scopo l=92autorizzazione di spesa di cui all=92articolo 1, comma 129, =
della legge 30=20
dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la =
competenza=20
alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle=20
retribuzioni e delle indennit=E0 di cui al presente comma =E8 attribuita =
al Servizio=20
centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell=92economia =
e delle=20
finanze. Il Ministro dell=92economia e delle finanze =E8 autorizzato a =
provvedere,=20
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.</P><B>
<P align=3Dcenter>Articolo 3. (Disposizioni urgenti per l=92assunzione =
di=20
ricercatori)</P></B>
<P>1. Al fine di garantire una pi=F9 ampia assunzione di ricercatori =
nelle=20
universit=E0 e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui =
all=92articolo 1, commi=20
648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per =
l=92anno=20
2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai =
commi=20
650 e 652 della medesima legge n.=96296 del 2006, non utilizzate per =
detto anno=20
sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento=20
dell=92autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento =
ordinario=20
delle universit=E0 di cui all=92articolo 5, comma 1, lettera <I>a) =
</I>della legge=20
24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento=20
dell=92autorizzazione di spesa di cui all=92articolo <B>7 del decreto =
legislativo 5=20
giugno 1998, n. 204, </B>come determinate dalla tabella C della citata =
legge=20
n.=96296 del 2006. Il Ministro dell=92economia e delle finanze =E8 =
autorizzato ad=20
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di =
bilancio.</P><B>
<P>1-<I>bis</I>. La qualit=E0 dell=92attivit=E0 scientifica e didattica =
dei=20
ricercatori assunti dalle universit=E0 a seguito di concorsi banditi=20
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di =
conversione del=20
presente decreto =E8 sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione =
alla=20
valutazione dell=92Agenzia nazionale di valutazione del sistema =
universitario e=20
della ricerca (ANVUR), di cui all=92articolo 2, comma 138, del =
decreto-legge 3=20
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 =
novembre=20
2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero =
dell=92universit=E0 e=20
della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento =
ordinario=20
delle universit=E0 per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla =
quota=20
spettante all=92universit=E0 interessata una quota pari al trattamento =
economico=20
complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione =E8 =
ripetuta dopo=20
ulteriori tre anni.</P>
<P align=3Dcenter>Articolo 3-bis. (Clausola di salvaguardia per le =
regioni a=20
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</P>
<P>1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto =
speciale=20
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.</P>
<P align=3Dcenter>Articolo 4. (Entrata in vigore)</P></B>
<P>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua=20
pubblicazione nella <I>Gazzetta Ufficiale </I>della Repubblica italiana =
e sar=E0=20
presentato alle Camere per la conversione in legge.</P></BODY></HTML>

