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Subject: Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
Date: Wed, 4 Jun 2008 14:21:47 +0200
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59</TITLE>
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<DIV align=3Dcenter>
<DIV align=3Dcenter>
<CENTER>
<TABLE width=3D"90%" border=3D0>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD width=3D"100%">
      <P align=3Dcenter>&nbsp; <B><FONT size=3D5>Decreto Legislativo 19 =
febbraio=20
      2004, n. 59<BR></FONT><FONT size=3D1>(in SO n. 31 alla GU 2 marzo =
2004, n.=20
      51) </FONT></B><FONT size=3D1><BR></FONT><BR><B>Definizione delle =
norme=20
      generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo=20
      dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo =
2003, n.=20
      53</B></P>
      <P align=3Dcenter><B>Capo I<BR><BR>Scuola dell'infanzia<BR><BR>IL =
PRESIDENTE=20
      DELLA REPUBBLICA <BR>&nbsp;</B></P>
      <P align=3Djustify><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: =
400">Visti</STRONG> gli=20
      articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;</P>
      <P align=3Djustify><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: =
400">Vista</STRONG> la legge=20
      28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione =
delle=20
      norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle =
prestazioni=20
      in materia di istruzione e formazione professionale;</P>
      <P align=3Djustify><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: =
400">Visto</STRONG> il=20
      decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive=20
modificazioni;</P>
      <P align=3Djustify><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: =
400">Vista</STRONG> la legge=20
      15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in =
particolare=20
      l'articolo 21;</P>
      <P align=3Djustify>Visto il decreto del Presidente della =
Repubblica 8 marzo=20
      1999, n. 275;</P>
      <P align=3Djustify><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: =
400">Vista</STRONG> la=20
      preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata =
nella=20
      riunione del 12 settembre 2003;</P>
      <P align=3Djustify><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: =
400">Acquisito</STRONG> il=20
      parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del =
decreto=20
      legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</P>
      <P align=3Djustify><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: =
400">Acquisiti</STRONG> i=20
      pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e =
della=20
      Camera dei deputati;</P>
      <P align=3Djustify><STRONG style=3D"FONT-WEIGHT: =
400">Vista</STRONG> la=20
      deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione =
del 23=20
      gennaio 2004;<BR>Sulla proposta del Ministro dell'istruzione,=20
      dell'universit=E0 e della ricerca, di concerto con il Ministro =
dell'economia=20
      e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il =

      Ministro del lavoro e delle politiche sociali; </P>
      <DIV align=3Dcenter>EMANA<BR><BR>il seguente decreto legislativo:=20
      <BR><BR><BR><STRONG>Art. 1<BR>Finalit=E0 della scuola=20
      dell'infanzia</STRONG></DIV>
      <P align=3Djustify>1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e =
di durata=20
      triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,=20
      psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine =
e dei=20
      bambini promuovendone le potenzialit=E0 di relazione, autonomia, =
creativit=E0,=20
      apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle =
opportunit=E0=20
      educative; nel rispetto della primaria responsabilit=E0 educativa =
dei=20
      genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e =
dei=20
      bambini e, nella sua autonomia e unitariet=E0 didattica e =
pedagogica,=20
      realizza il profilo educativo e la continuit=E0 educativa con il =
complesso=20
      dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.<BR>2. =E8 =
assicurata la=20
      generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilit=E0 di =
frequenza=20
      della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso =
ulteriori=20
      decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo =
2003, n.=20
      53, nel rispetto delle modalit=E0 di copertura finanziaria =
definite=20
      dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.<BR>3. Al fine di=20
      realizzare la continuit=E0 educativa di cui al comma 1, gli uffici =

      scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti =
uffici=20
      delle regioni e degli enti locali. <BR><BR><BR>&nbsp;</P>
      <DIV align=3Dcenter><STRONG>Art. 2<BR>Accesso alla scuola =
dell'infanzia=20
      </STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Alla scuola dell'infanzia possono essere =
iscritti le=20
      bambine e i bambini che compiono i tre anni di et=E0 entro il 30 =
aprile=20
      dell'anno scolastico di riferimento. <BR><BR><BR>&nbsp;</P>
      <DIV align=3Dcenter><STRONG>Art. 3<BR>Attivit=E0 educative =
</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. L'orario annuale delle attivit=E0 educative =
per la=20
      scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle =
regioni, alle=20
      istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della =
religione=20
      cattolica in conformit=E0 all'Accordo che apporta modifiche al =
Concordato=20
      lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con =
legge 25=20
      marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da =
un=20
      minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti =
educativi=20
      delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste =
delle=20
      famiglie.<BR>2. Al fine del conseguimento degli obiettivi =
formativi, i=20
      docenti curano la personalizzazione delle attivit=E0 educative, =
attraverso=20
      la relazione con la famiglia in continuit=E0 con il primario =
contesto=20
      affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio=20
      dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate =
opportune forme=20
      di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in =
continuit=E0=20
      con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola =
primaria.<BR>3.=20
      Allo scopo di garantire le attivit=E0 educative di cui ai commi 1 =
e 2 =E8=20
      costituito l'organico di istituto.<BR>4. La scuola dell'infanzia =
cura la=20
      documentazione relativa al processo educativo ed in particolare=20
      all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la =
collaborazione=20
      delle famiglie.<BR><BR><BR>&nbsp;</P>
      <DIV align=3Dcenter><STRONG>Capo II<BR><BR>Primo ciclo di=20
      istruzione<BR><BR>Art. 4.<BR><BR>Articolazione del ciclo e=20
      periodi</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Il primo ciclo d'istruzione =E8 costituito =
dalla scuola=20
      primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna =
caratterizzata=20
      dalla sua specificit=E0. Esso ha la durata di otto anni e =
costituisce il=20
      primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione =
e=20
      formazione.<BR>2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, =
=E8=20
      articolata in un primo anno, raccordato con la scuola =
dell'infanzia e teso=20
      al raggiungimento delle strumentalit=E0 di base, e in due periodi =
didattici=20
      biennali.<BR>3. La scuola secondaria di primo grado, della durata =
di tre=20
      anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo =
anno, che=20
      completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura=20
      l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.<BR>4. Il =
passaggio=20
      dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado =
avviene a=20
      seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo =
didattico=20
      biennale.<BR>5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione =
autonoma=20
      rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame =
di=20
      Stato.<BR>6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono =
essere=20
      aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le =
scuole=20
      dell'infanzia esistenti sullo stesso =
territorio.<BR><BR><BR>&nbsp;</P>
      <DIV align=3Dcenter><STRONG>Capo III<BR><BR>Scuola =
primaria<BR><BR>Art.=20
      5<BR><BR>Finalit=E0</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. La scuola primaria, accogliendo e =
valorizzando le=20
      diversit=E0 individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle =
disabilit=E0,=20
      promuove, nel rispetto delle diversit=E0 individuali, lo sviluppo =
della=20
      personalit=E0, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le =
conoscenze e=20
      le abilit=E0 di base, ivi comprese quelle relative =
all'alfabetizzazione=20
      informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare =

      apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e =
l'alfabetizzazione=20
      nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di =
metodologie=20
      scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e =
delle=20
      sue leggi, di valorizzare le capacit=E0 relazionali e di =
orientamento nello=20
      spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della =
convivenza=20
      civile.<BR><BR>&nbsp;</P>
      <DIV align=3Dcenter><STRONG>Art. =
6<BR><BR>Iscrizioni</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Sono iscritti al primo anno della scuola =
primaria le=20
      bambine e i bambini che compiono i sei anni di et=E0 entro il 31 =
agosto=20
      dell'anno di riferimento.<BR>2. Possono essere iscritti al primo =
anno=20
      della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i =
sei anni=20
      di et=E0 entro il 30 aprile dell'anno scolastico di=20
      riferimento.<BR><BR>&nbsp;</P>
      <DIV align=3Dcenter><STRONG>Art. 7<BR><BR>Attivit=E0 educative e=20
      didattiche</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Al fine di garantire l'esercizio del =
diritto-dovere di=20
      cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella =
scuola=20
      primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle =
istituzioni=20
      scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica =
in=20
      conformit=E0 alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma =
1, ed=20
      alle conseguenti intese, =E8 di 891 ore, oltre a quanto previsto =
al comma=20
      2.<BR>2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la=20
      personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del =
piano=20
      dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste =
delle=20
      famiglie, attivit=E0 e insegnamenti, coerenti con il profilo =
educativo, per=20
      ulteriori 99 ore annue, la cui scelta =E8 facoltativa e opzionale =
per gli=20
      allievi e la cui frequenza =E8 gratuita. Gli allievi sono tenuti =
alla=20
      frequenza delle attivit=E0 facoltative per le quali le rispettive =
famiglie=20
      hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate =
all'atto=20
      dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta =
delle=20
      famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro =
autonomia,=20
      organizzarsi anche in rete.<BR>3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 =
non=20
      comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.<BR>4. Allo =
scopo di=20
      garantire le attivit=E0 educative e didattiche, di cui ai commi 1 =
e 2,=20
      nonch=E9 l'assistenza educativa da parte del personale docente nel =
tempo=20
      eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un =
massimo di=20
      330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei =
posti=20
      di cui all'articolo 15, =E8 costituito l'organico di istituto. Per =
lo=20
      svolgimento delle attivit=E0 e degli insegnamenti di cui al comma =
2, ove=20
      essi richiedano una specifica professionalit=E0 non riconducibile =
al profilo=20
      professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni=20
      scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro =
bilanci,=20
      contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di =
titoli=20
      definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, =
dell'universit=E0 e della=20
      ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5.=20
      L'organizzazione delle attivit=E0 educative e didattiche rientra=20
      nell'autonomia e nella responsabilit=E0 delle istituzioni =
scolastiche, fermo=20
      restando che il perseguimento delle finalit=E0 di cui all'articolo =
5,=20
      assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, =E8 =
affidato ai=20
      docenti responsabili delle attivit=E0 educative e didattiche, =
previste dai=20
      medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, =
fatta=20
      salva la contitolarit=E0 didattica dei docenti, per l'intera =
durata del=20
      corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in =
costante=20
      rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di=20
      orientamento in ordine alla scelta delle attivit=E0 di cui al =
comma 2, di=20
      tutorato degli allievi, di coordinamento delle attivit=E0 =
educative e=20
      didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura =
della=20
      documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con =
l'apporto=20
      degli altri docenti.<BR>6. Il docente, al quale sono affidati i =
compiti=20
      previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della scuola =
primaria,=20
      un'attivit=E0 di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 =
ore=20
      settimanali.<BR>7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto =
stabilito=20
      dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti =
dal=20
      collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, =
dispone=20
      l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le =

      condizioni per la continuit=E0 didattica, nonch=E9 la migliore =
utilizzazione=20
      delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando =
quanto=20
      previsto dal comma 6.<BR>8. Le istituzioni scolastiche definiscono =
le=20
      modalit=E0 di svolgimento dell'orario delle attivit=E0 didattiche =
sulla base=20
      del piano dell'offerta formativa, delle disponibilit=E0 =
strutturali e dei=20
      servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualit=E0=20
      dell'insegnamento-apprendimento.<BR>9. Nell'organizzazione =
dell'orario=20
      settimanale i criteri della programmazione delle attivit=E0 =
educative devono=20
      rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra =
le=20
      attivit=E0 obbligatorie e quelle opzionali=20
      facoltative.<BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 8<BR><BR>La valutazione nella scuola=20
      primaria</DIV></STRONG>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. La valutazione, periodica e annuale, degli=20
      apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione =
delle=20
      competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti =
responsabili delle=20
      attivit=E0 educative e didattiche previste dai piani di studio=20
      personalizzati; agli stessi =E8 affidata la valutazione dei =
periodi=20
      didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.<BR>2. I =
medesimi=20
      docenti, con decisione assunta all'unanimit=E0, possono non =
ammettere=20
      l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, =
in casi=20
      eccezionali e comprovati da specifica motivazione.<BR>3. Il =
miglioramento=20
      dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, =
nonch=E9 la=20
      continuit=E0 didattica, sono assicurati anche attraverso la =
permanenza dei=20
      docenti nella sede di titolarit=E0 almeno per il tempo =
corrispondente al=20
      periodo didattico.<BR>4. Gli alunni provenienti da scuola privata =
o=20
      familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneit=E0 per la =
frequenza=20
      delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami =
=E8=20
      unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono =
ammesse=20
      prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle =
lezioni=20
      dell'anno scolastico successivo.<BR><BR><BR>&nbsp;</P>
      <DIV align=3Dcenter><STRONG>Capo IV<BR><BR>Scuola secondaria di =
primo=20
      grado<BR><BR>Art. 9<BR><BR>Finalit=E0 della scuola secondaria di =
primo=20
      grado</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. La scuola secondaria di primo grado, =
attraverso le=20
      discipline di studio, =E8 finalizzata alla crescita delle =
capacit=E0 autonome=20
      di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione =
sociale;=20
      organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e=20
      l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e =
le=20
      abilit=E0, anche in relazione alla tradizione culturale e alla =
evoluzione=20
      sociale, culturale e scientifica della realt=E0 contemporanea; =E8 =

      caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in=20
      relazione allo sviluppo della personalit=E0 dell'allievo; cura la =
dimensione=20
      sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le =
competenze e le=20
      capacit=E0 di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni =
degli=20
      allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle =
attivit=E0 di=20
      istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda =
lingua=20
      dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta =
di=20
      istruzione e formazione. <BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 10<BR><BR>Attivit=E0 educative e=20
      didattiche</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Al fine di garantire l'esercizio del =
diritto-dovere di=20
      cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella =
scuola=20
      secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle =
regioni,=20
      alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della =
religione=20
      cattolica in conformit=E0 alle norme concordatarie, di cui =
all'articolo 3,=20
      comma 1, ed alle conseguenti intese, =E8 di 891 ore, oltre a =
quanto previsto=20
      al comma 2.<BR>2. Le istituzioni scolastiche, al fine di =
realizzare la=20
      personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del =
piano=20
      dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste =
delle=20
      famiglie, attivit=E0 e insegnamenti, coerenti con il profilo =
educativo, e=20
      con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori =
198 ore=20
      annue, la cui scelta =E8 facoltativa e opzionale per gli allievi e =
la cui=20
      frequenza =E8 gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza =
delle=20
      attivit=E0 facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno =
esercitato=20
      l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto =
dell'iscrizione.=20
      Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le=20
      istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, =
organizzarsi anche=20
      in rete.<BR>3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il =
tempo=20
      eventualmente dedicato alla mensa.<BR>4. Allo scopo di garantire =
le=20
      attivit=E0 educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonch=E9 =

      l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo=20
      eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un =
massimo di=20
      231 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei =
posti=20
      di cui all'articolo 15, =E8 costituito l'organico di istituto. Per =
lo=20
      svolgimento delle attivit=E0 e degli insegnamenti di cui al comma =
2, ove=20
      essi richiedano una specifica professionalit=E0 non riconducibile =
agli=20
      ambiti disciplinari per i quali =E8 prevista l'abilitazione=20
      all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti =
delle=20
      risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione =
d'opera con=20
      esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro=20
      dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca, di concerto =
con il=20
      Ministro per la funzione pubblica.<BR>5. L'organizzazione delle =
attivit=E0=20
      educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella =
responsabilit=E0 delle=20
      istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle =

      finalit=E0 di cui all'articolo 9 =E8 affidato, anche attraverso la =

      personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili =
degli=20
      insegnamenti e delle attivit=E0 educative e didattiche previste =
dai medesimi=20
      piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per =
l'intera=20
      durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione =
che, in=20
      costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge =
funzioni di=20
      orientamento nella scelta delle attivit=E0 di cui al comma 2, di =
tutorato=20
      degli alunni, di coordinamento delle attivit=E0 educative e =
didattiche, di=20
      cura delle relazioni con le famiglie e di cura della =
documentazione del=20
      percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli =
altri=20
      docenti. <BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 11<BR><BR>Valutazione, scrutini ed=20
      esami</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Ai fini della validit=E0 dell'anno, per la =
valutazione=20
      degli allievi =E8 richiesta la frequenza di almeno tre quarti =
dell'orario=20
      annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per =
casi=20
      eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente =
stabilire=20
      motivate deroghe al suddetto limite.<BR>2. La valutazione, =
periodica e=20
      annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e =
la=20
      certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai =
docenti=20
      responsabili degli insegnamenti e delle attivit=E0 educative e =
didattiche=20
      previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli =
esiti della=20
      valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono =
gli=20
      interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e =
allo=20
      sviluppo degli apprendimenti.<BR>3. I docenti effettuano la =
valutazione=20
      biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di =
accertare il=20
      raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, =
valutando=20
      altres=EC il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi =
motivati,=20
      possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno =
del=20
      periodo biennale.<BR>4. Il terzo anno della scuola secondaria di =
primo=20
      grado si conclude con un esame di Stato.<BR>5. Alle classi seconda =
e terza=20
      si accede anche per esame di idoneit=E0, al quale sono ammessi i =
candidati=20
      privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile =
dell'anno=20
      scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il =
dodicesimo=20
      anno di et=E0 e che siano in possesso del titolo di ammissione =
alla prima=20
      classe della scuola secondaria di primo grado, nonch=E9 i =
candidati che=20
      abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno =
uno o=20
      due anni.<BR>6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi =
anche i=20
      candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile =
dell'anno=20
      scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di et=E0 e che =
siano in=20
      possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola=20
      secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che =
abbiano=20
      conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati =
che=20
      nell'anno in corso compiano ventitre anni di et=E0.<BR>7. Il =
miglioramento=20
      dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, =
nonch=E9 la=20
      continuit=E0 didattica, sono assicurati anche attraverso la =
permanenza dei=20
      docenti nella sede di titolarit=E0, almeno per il tempo =
corrispondente al=20
      periodo didattico. </P>
      <DIV align=3Dcenter><BR><BR><BR><STRONG>Capo V<BR><BR>Norme finali =
e=20
      transitorie<BR><BR>Art. 12<BR><BR>Scuola =
dell'infanzia</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono =
essere iscritti=20
      alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta =
anche alla=20
      definizione delle esigenze di nuove professionalit=E0 e modalit=E0 =

      organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di =
et=E0 entro=20
      il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilit=E0 dei =
posti, la=20
      recettivit=E0 delle strutture, la funzionalit=E0 dei servizi e =
delle risorse=20
      finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti =
dall'ordinamento e=20
      nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di=20
      stabilit=E0. Dovr=E0 essere favorita omogeneit=E0 di =
distribuzione, sul=20
      territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o =

      limitare le opportunit=E0 esistenti. Alle stesse condizioni e =
modalit=E0, per=20
      gli anni scolastici successivi pu=F2 essere consentita =
un'ulteriore,=20
      graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui =
all'articolo 2. Il=20
      Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della ricerca =
provvede, con=20
      proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni =
d'Italia=20
      (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge =
28=20
      marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo =
comunque il=20
      rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.<BR>2. Al fine =
di=20
      armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione =
del=20
      relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria =
l'assetto=20
      pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato =
A.=20
      <BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 13<BR><BR>Scuola primaria</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono =
essere iscritti=20
      alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei =
anni di et=E0=20
      entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi =
pu=F2 essere=20
      consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, =
dell'universit=E0 e=20
      della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino =
al limite=20
      temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.<BR>2. Per =
l'attuazione delle=20
      disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno =
scolastico=20
      2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a =

      decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la =
quinta=20
      classe.<BR>3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo =
ordinamento,=20
      l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di =
gradualit=E0. Fino=20
      all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in =
via=20
      transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo =
individuato=20
      nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, =
culturale e=20
      professionale individuato nell'allegato D. =
<BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 14<BR><BR>Scuola secondaria di primo=20
      grado</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 =
=E8 avviata=20
      la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo =
grado;=20
      saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, =
la=20
      seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico =
2006-2007, la=20
      terza classe di completamento del ciclo. 2. Fino all'emanazione =
del=20
      relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, =
l'assetto=20
      pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, =
facendo=20
      riferimento al profilo educativo culturale e professionale =
individuato=20
      nell'allegato D. 3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al =
nuovo=20
      ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a =
regime=20
      della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle =
scuole=20
      secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma =
4, viene=20
      confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente =
della=20
      Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 4. In attesa dell'emanazione =
del=20
      regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni =
scolastiche,=20
      nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, =

      provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e =
dei posti=20
      di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente =
decreto. 5.=20
      Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il =

      personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale =
orario di=20
      cattedra viene utilizzato per le finalit=E0 e per le attivit=E0 =
educative e=20
      didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e =
dall'articolo=20
      10. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto=20
      legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione =
all'insegnamento,=20
      in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di =
primo=20
      grado. <BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 15<BR><BR>Attivit=E0 di tempo pieno e di =
tempo=20
      prolungato</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Al fine di realizzare le attivit=E0 =
educative di cui=20
      all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, =
=E8=20
      confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico =
2004-2005,=20
      il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale =
per=20
      l'anno scolastico 2003-2004 per le attivit=E0 di tempo pieno e di =
tempo=20
      prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni =
successivi,=20
      ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalit=E0, possono =
essere=20
      attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo =
del=20
      personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata =
con il=20
      decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della =
ricerca, di=20
      concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui=20
      all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.=20
      <BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 16<BR><BR>Frequenza del primo ciclo=20
      dell'istruzione</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione =
del=20
      decreto legislativo con il quale sar=E0 ridefinito ed ampliato, ai =
sensi=20
      dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, =
n. 53,=20
      l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, =
le=20
      sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di =
mancata=20
      frequenza del primo ciclo dell'istruzione. =
<BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 17<BR><BR>Disposizioni particolari per le =
regioni a=20
      statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano =

      </STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Sono fatte salve le competenze delle regioni =
a statuto=20
      speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in =
conformit=E0 ai=20
      rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonch=E9 alla =
legge=20
      costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<BR>2. Fermo restando quanto=20
      stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, =
il=20
      presente decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito=20
      dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'universit=E0 e =
della=20
      ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 =
giugno 2002,=20
      come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, =
per i=20
      tre anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del =
presente=20
      decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al =
primo=20
      ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a =
decorrere=20
      dal 1=B0 settembre 2003. <BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 18<BR><BR>Norma finanziaria =
</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione =
dell'articolo 6,=20
      comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1,=20
      limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola =
primaria=20
      statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di =
euro per=20
      l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 =
migliaia di=20
      euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti =
allo=20
      scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.=20
      <BR><BR><BR>&nbsp;<STRONG></P>
      <DIV align=3Dcenter>Art. 19<BR><BR>Norme finali e abrogazioni=20
</STRONG></DIV>
      <P><BR><BR>&nbsp;</P>
      <P align=3Djustify>1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, =
per gli=20
      alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n.=20
      104.<BR>2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e =
"scuola=20
      media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono =
sostituite,=20
      rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola =

      primaria" e "scuola secondaria di primo grado".<BR>3. Le seguenti=20
      disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 =
aprile=20
      1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni =
di=20
      scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola =
media ancora=20
      funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad =
essi=20
      iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico =
successivo al=20
      completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, =
commi 1=20
      e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; =
articolo 119;=20
      articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo =
149;=20
      articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; =
articolo=20
      178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.<BR>4. Le =
seguenti=20
      disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a =
decorrere=20
      dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del =

      presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma =
1;=20
      articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.<BR>5. =
=E8=20
      abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del =
presente=20
      decreto.<BR>6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le =
seguenti=20
      modificazioni:<BR>&nbsp;</P>
      <OL type=3Da>
        <LI>
        <P align=3Djustify>all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui =

        all'articolo 99" sono soppresse; </P>
        <LI>
        <P align=3Djustify>all'articolo 183, comma 1, le parole: "a =
norma=20
        dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse. </P></LI></OL>
      <P align=3Djustify>7. Il presente decreto entra in vigore il =
giorno=20
      successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta =
Ufficiale della=20
      Repubblica italiana.<BR>Il presente decreto, munito del sigillo =
dello=20
      Stato, sar=E0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti =
normativi della=20
      Repubblica italiana. =E8 fatto obbligo a chiunque spetti di =
osservarlo e=20
      farlo osservare.<BR><BR><BR>Roma, 19 febbraio 2004</P>
      <P>CIAMPI</P>
      <P>Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri</P>
      <P>Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universit=E0 e della =
ricerca</P>
      <P>Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze</P>
      <P>Mazzella, Ministro per la funzione pubblica</P>
      <P>Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali</P>
      <P>Visto, il Guardasigilli:=20
Castelli</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></DIV></BODY></HTML>=


