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Subject: Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
Date: Wed, 4 Jun 2008 14:21:27 +0200
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1999, n. 275</TITLE>
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<META content=3DEducazione&amp;Scuola=A9 name=3DRivista>
<META content=3D"Dario Cillo" name=3DAuthor></HEAD>
<BODY style=3D"FONT-FAMILY: Arial" vLink=3D#0000ff aLink=3D#0000ff><B>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D5><STRONG>Decreto del Presidente della =
Repubblica 8=20
marzo 1999, n. 275<BR></STRONG></FONT><FONT size=3D1>(in SO 152/L della =
GU 10=20
agosto 1999, n. 186)</FONT></P></B>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4><STRONG><B>Regolamento recante norme in =
materia di=20
autonomia delle istituzioni scolastiche,<BR>ai sensi dell'art. 21 della =
legge 15=20
marzo 1997, n. 59</B></STRONG></FONT></P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D3><B></B></FONT>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D3><B>IL PRESIDENTE DELLA=20
REPUBBLICA</B></FONT></P><FONT face=3DArial>
<P></FONT>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</P>
<P>Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;</P>
<P>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</P>
<P>Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato =
con=20
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;</P>
<P>Visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, =
espressi=20
nelle adunanze del 30 settembre e 15 ottobre 1998;</P>
<P>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, =
adottata nella=20
riunione del 30 ottobre 1998;</P>
<P>Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;</P>
<P>Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</P>
<P>Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-citt=E0 ed autonomie =
locali nella=20
seduta del 17 dicembre 1998;</P>
<P>Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione =
consultiva per=20
gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;</P>
<P>Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei =
deputati e=20
del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 =
e del 10=20
febbraio 1999;</P>
<P>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella =
riunione del=20
25/2/1999;</P>
<P>Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto =
con i=20
Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, =
della=20
Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali e del Lavoro e della =
Previdenza=20
Sociale; </P>
<P align=3Dcenter>E M A N A</P>
<P align=3Dcenter>il seguente regolamento</P>
<P align=3Dcenter><FONT size=3D4><B>AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI=20
SCOLASTICHE</B></FONT></P>
<P align=3Dcenter>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter><B>TITOLO I</B><BR><B>ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL =
QUADRO=20
DELL'AUTONOMIA</B></P>
<P align=3Dcenter><B>CAPO I</B><BR><B>DEFINIZIONI E OGGETTO</B></P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 1<BR>Natura e scopi dell'autonomia delle =
istituzioni=20
scolastiche</B></P>
<P>1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia =
funzionale e=20
provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, =
nel=20
rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni=20
trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del =
decreto=20
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e =
con gli=20
Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le=20
potenzialit=E0 individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di=20
istruzione.</P>
<P>2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche =E8 garanzia di =
libert=E0 di=20
insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella =
progettazione e=20
nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione =
mirati=20
allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla =
domanda=20
delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, =
al fine=20
di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalit=E0 =
e gli=20
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di =
migliorare=20
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 2<BR>Oggetto</B></P>
<P>1. Il presente regolamento detta la disciplina generale =
dell'autonomia delle=20
istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e =
provvede=20
alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.</P>
<P>2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione =
delle=20
disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a =
decorrere=20
dal 1=B0 settembre 2000.</P>
<P>3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente=20
riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza =
con le=20
proprie finalit=E0, il loro ordinamento alle disposizioni del presente =
regolamento=20
relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle =
relative=20
all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e =
sviluppo e=20
alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano =
altres=EC le=20
disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.</P>
<P>4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni =
del=20
sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze =

formative e le attivit=E0 nella scuola dell'infanzia. La terminologia =
adottata=20
tiene conto della pluralit=E0 di tali contesti.</P>
<P align=3Dcenter><B>CAPO II</B><BR><B>AUTONOMIA DIDATTICA E =
ORGANIZZATIVA, DI=20
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO</B></P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 3<BR>Piano dell'offerta formativa</B></P>
<P>1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di =
tutte le=20
sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano =E8 il =
documento=20
fondamentale costitutivo dell'identit=E0 culturale e progettuale delle =
istituzioni=20
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, =

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito =
della loro=20
autonomia.</P>
<P>2. Il Piano dell'offerta formativa =E8 coerente con gli obiettivi =
generali ed=20
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello =
nazionale=20
a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, =
sociale=20
ed economico della realt=E0 locale, tenendo conto della programmazione=20
territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le =
diverse=20
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le =
corrispondenti=20
professionalit=E0.</P>
<P>3. Il Piano dell'offerta formativa =E8 elaborato dal collegio dei =
docenti sulla=20
base degli indirizzi generali per le attivit=E0 della scuola e delle =
scelte=20
generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di =
circolo o di=20
istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli =
organismi e=20
dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole =
secondarie=20
superiori, degli studenti. Il Piano =E8 adottato dal consiglio di =
circolo o di=20
istituto.</P>
<P>4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i =
necessari=20
rapporti con gli Enti locali e con le diverse realt=E0 istituzionali, =
culturali,=20
sociali ed economiche operanti sul territorio.</P>
<P>5. Il Piano dell'offerta formativa =E8 reso pubblico e consegnato =
agli alunni e=20
alle famiglie all'atto dell'iscrizione.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 4<BR>Autonomia didattica</B></P>
<P>1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libert=E0 di =
insegnamento,=20
della libert=E0 di scelta educativa delle famiglie e delle finalit=E0 =
generali del=20
sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali =
in=20
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad =
apprendere e=20
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano =
le=20
diversit=E0, promuovono le potenzialit=E0 di ciascuno adottando tutte le =
iniziative=20
utili al raggiungimento del successo formativo.</P>
<P>2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche =

regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole =
discipline=20
e attivit=E0 nel modo pi=F9 adeguato al tipo di studi e ai ritmi di =
apprendimento=20
degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare =
tutte le=20
forme di flessibilit=E0 che ritengono opportune e tra l'altro:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna =
disciplina e=20
  attivit=E0;<BR>b) la definizione di unit=E0 di insegnamento non =
coincidenti con=20
  l'unit=E0 oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del =
curricolo=20
  obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;<BR>c)=20
  l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del =

  principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel =
gruppo,=20
  anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo =
quanto=20
  previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;<BR>d) l'articolazione =
modulare=20
  di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da =
diversi=20
  anni di corso;<BR>e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti=20
  disciplinari.</P></BLOCKQUOTE>
<P>3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, =
anche=20
sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi =
che=20
coinvolgono pi=F9 discipline e attivit=E0 nonch=E9 insegnamenti in =
lingua straniera in=20
attuazione di intese e accordi internazionali.</P>
<P>4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche =

assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e =
sostegno, di=20
continuit=E0 e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi =
con le=20
iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di =
interventi=20
integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto =
legislativo=20
31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalit=E0 e i criteri di=20
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i =
criteri per=20
la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni =
scolastiche=20
rispetto agli obiettivi prefissati.</P>
<P>5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli=20
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il =
Piano=20
dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri =
di=20
trasparenza e tempestivit=E0. Esse favoriscono l'introduzione e =
l'utilizzazione di=20
tecnologie innovative.</P>
<P>6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei =
debiti=20
scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati =
dalle=20
istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di =
apprendimento=20
di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessit=E0 di facilitare i =
passaggi=20
tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra =
sistemi=20
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione=20
professionale e mondo del lavoro. Sono altres=EC individuati i criteri =
per il=20
riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attivit=E0 realizzate =

nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente =
effettuate=20
dagli alunni e debitamente accertate o certificate.</P>
<P>7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi =
formativi e la=20
relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui =

all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il =
valore=20
legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 5<BR>Autonomia organizzativa</B></P>
<P>1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda =
l'impiego=20
dei docenti, ogni modalit=E0 organizzativa che sia espressione di =
libert=E0=20
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di =
ciascun=20
tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei =
processi=20
innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.</P>
<P>2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle =
istituzioni=20
scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta=20
formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del=20
calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo =
138, comma=20
1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</P>
<P>3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole =

discipline e attivit=E0 sono organizzati in modo flessibile, anche sulla =
base di=20
una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione =
delle=20
lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte =
ore=20
annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e =
attivit=E0=20
obbligatorie.</P>
<P>4. In ciascuna istituzione scolastica le modalit=E0 di impiego dei =
docenti=20
possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione =
delle=20
eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative =
adottate=20
nel piano dell'offerta formativa.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 6<BR>Autonomia di ricerca, sperimentazione e=20
sviluppo</B></P>
<P>1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, =
esercitano=20
l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle =
esigenze=20
del contesto culturale, sociale ed economico delle realt=E0 locali e =
curando tra=20
l'altro:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;<BR>b) la =
formazione=20
  e l'aggiornamento culturale e professionale del personale =
scolastico;<BR>c)=20
  l'innovazione metodologica e disciplinare;<BR>d) la ricerca didattica =
sulle=20
  diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della =
comunicazione e=20
  sulla loro integrazione nei processi formativi;<BR>e) la =
documentazione=20
  educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;<BR>f) gli =
scambi di=20
  informazioni, esperienze e materiali didattici;<BR>g) l'integrazione =
fra le=20
  diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i =
soggetti=20
  istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi =
compresa la=20
  formazione professionale.</P></BLOCKQUOTE>
<P>2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche =
strutturali che=20
vanno oltre la flessibilit=E0 curricolare prevista dall'articolo 8, le =
istituzioni=20
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le =
modalit=E0=20
di cui all'articolo 11.</P>
<P>3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche =
sviluppano=20
e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando=20
collegamenti reciproci, nonch=E9 con il Centro europeo dell'educazione, =
la=20
Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di =
ricerca,=20
sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono =
estendersi=20
a Universit=E0 e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono =
attivit=E0 di=20
ricerca.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 7<BR>Reti di scuole</B></P>
<P>1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o =
aderire ad=20
essi per il raggiungimento delle proprie finalit=E0 istituzionali.</P>
<P>2. L'accordo pu=F2 avere a oggetto attivit=E0 didattiche, di ricerca, =

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di =
amministrazione e=20
contabilit=E0, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di =
acquisto di beni=20
e servizi, di organizzazione e di altre attivit=E0 coerenti con le =
finalit=E0=20
istituzionali; se l'accordo prevede attivit=E0 didattiche o di ricerca,=20
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, =E8 =
approvato, oltre=20
che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei =
docenti delle=20
singole scuole interessate per la parte di propria competenza.</P>
<P>3. L'accordo pu=F2 prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che =
liberamente=20
vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui =
docenti=20
abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere=20
impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al =
trasferimento per=20
la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalit=E0 =
stabilite in=20
sede di contrattazione collettiva.</P>
<P>4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle =
risorse e=20
del raggiungimento delle finalit=E0 del progetto, la sua durata, le sue =
competenze=20
e i suoi poteri, nonch=E9 le risorse professionali e finanziarie messe a =

disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo =E8 =
depositato presso=20
le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne =
visione ed=20
estrarne copia.</P>
<P>5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni =
scolastiche=20
che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la =
partecipazione=20
alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di=20
difficolt=E0.</P>
<P>6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti =
laboratori=20
finalizzati tra l'altro a:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>a) la ricerca didattica e la sperimentazione;<BR>b) la =
documentazione,=20
  secondo procedure definite a livello nazionale per la pi=F9 ampia =
circolazione,=20
  anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e =

  informazioni;<BR>c) la formazione in servizio del personale =
scolastico;<BR>d)=20
  l'orientamento scolastico e professionale.</P></BLOCKQUOTE>
<P>7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di =
istituto=20
possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale =
dotato=20
di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di =
raccordo=20
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.</P>
<P>8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono =
stipulare=20
convenzioni con Universit=E0 statali o private, ovvero con istituzioni, =
enti,=20
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il =
loro=20
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.</P>
<P>9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le =
istituzioni=20
scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni =
per il=20
coordinamento di attivit=E0 di comune interesse che coinvolgono, su =
progetti=20
determinati, pi=F9 scuole, enti, associazioni del volontariato e del =
privato=20
sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie =
delle=20
scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne =
copia.</P>
<P>10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a =
consorzi=20
pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col =
Piano=20
dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di =
servizi e=20
beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere =
formativo.</P>
<P align=3Dcenter><B>CAPO III</B><BR><B>CURRICOLO NELL'AUTONOMIA</B></P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 8<BR>Definizione dei curricoli</B></P>
<P>1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle =
competenti=20
commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, =
definisce a=20
norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, =
sentito=20
il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e =
indirizzi=20
di studio:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>a) gli obiettivi generali del processo formativo;<BR>b) gli =
obiettivi=20
  specifici di apprendimento relativi alle competenze degli =
alunni;<BR>c) le=20
  discipline e le attivit=E0 costituenti la quota nazionale dei =
curricoli e il=20
  relativo monte ore annuale;<BR>d) l'orario obbligatorio annuale =
complessivo=20
  dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della =
quota=20
  obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;<BR>e) i limiti di =

  flessibilit=E0 temporale per realizzare compensazioni tra discipline e =
attivit=E0=20
  della quota nazionale del curricolo;<BR>f) gli standard relativi alla =
qualit=E0=20
  del servizio;<BR>g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli =
alunni,=20
  il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;<BR>h) i criteri =
generali=20
  per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione =

  permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema =
integrato di=20
  istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata=20
  Stato-regioni-citt=E0 ed autonomie locali.</P></BLOCKQUOTE>
<P>2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta =
formativa=20
il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a =
norma del=20
comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro =
riservata che=20
comprende le discipline e le attivit=E0 da esse liberamente scelte. =
Nella=20
determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le =
scelte di=20
flessibilit=E0 previste dal comma 1, lettera e).</P>
<P>3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella =
riservata=20
alle scuole =E8 garantito il carattere unitario del sistema di =
istruzione ed =E8=20
valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle =
diverse=20
finalit=E0 della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria =
superiore.</P>
<P>4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze =

formative degli alunni concretamente rilevate, della necessit=E0 di =
garantire=20
efficaci azioni di continuit=E0 e di orientamento, delle esigenze e =
delle attese=20
espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, =
culturali ed=20
economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere =
offerte=20
possibilit=E0 di opzione.</P>
<P>5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche=20
attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi =
con le=20
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e =
139 del=20
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 pu=F2 essere personalizzato in =
relazione=20
ad azioni, progetti o accordi internazionali.</P>
<P>6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte =
gi=E0=20
effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle =
famiglie in=20
rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 9<BR>Ampliamento dell'offerta =
formativa</B></P>
<P>1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra =
loro=20
consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano =
conto=20
delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle =
realt=E0 locali.=20
I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le =
proprie=20
finalit=E0, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali =
iniziative=20
promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e =
degli=20
adulti.</P>
<P>2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere =
arricchiti=20
con discipline e attivit=E0 facoltative, che per la realizzazione di =
percorsi=20
formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di =
accordi=20
con le Regioni e gli Enti locali.</P>
<P>3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a =
convenzioni o=20
accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la=20
realizzazione di specifici progetti.</P>
<P>4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla =
base di=20
specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti =
di=20
autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione =
ai corsi=20
e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti =
formativi=20
maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e =
accertate=20
esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali =
crediti=20
ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che pu=F2 =
implicare una=20
loro variazione e riduzione.</P>
<P>5. Nell'ambito delle attivit=E0 in favore degli adulti possono essere =
promosse=20
specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori =
degli=20
alunni.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 10<BR>Verifiche e modelli di =
certificazione</B></P>
<P>1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di =
apprendimento e=20
degli standard di qualit=E0 del servizio il Ministero della Pubblica =
Istruzione=20
fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione =
di un=20
apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro =
europeo=20
dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della =
legge 15=20
marzo 1997, n. 59.</P>
<P>2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le =
scuole=20
per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione =
di=20
iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e=20
monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.</P>
<P>3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i =
nuovi=20
modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le =
competenze,=20
le capacit=E0 acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi =
quelli=20
relativi alle discipline e alle attivit=E0 realizzate nell'ambito =
dell'ampliamento=20
dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente=20
certificate.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 11<BR>Iniziative finalizzate =
all'innovazione</B></P>
<P>1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del =
Consiglio=20
Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la =
qualit=E0=20
dell'istruzione, di una o pi=F9 istituzioni scolastiche, di uno o pi=F9 =
Istituti=20
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una =
o pi=F9=20
Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi =

finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, =
progetti in=20
ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili =
innovazioni=20
riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, =

l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuit=E0 e =
orientamento.=20
Riconosce altres=EC progetti di iniziative innovative delle singole =
istituzioni=20
scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati =
ai sensi=20
dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio =
Nazionale=20
della Pubblica Istruzione.</P>
<P>2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare =
con=20
chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a =
valutazione=20
dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi =
curricoli e=20
nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui=20
all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni =
scolastiche che si=20
caratterizzano per l'innovazione nella didattica e =
nell'organizzazione.</P>
<P>3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate =
anche=20
nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e =
seguenti=20
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</P>
<P>4. E' riconosciuta piena validit=E0 agli studi compiuti dagli alunni=20
nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di=20
corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica =
Istruzione che=20
promuove o riconosce le iniziative stesse.</P>
<P>5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi =
decreti,=20
le specificit=E0 ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute =
ai sensi=20
dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. =
297.</P>
<P align=3Dcenter><B>CAPO IV</B><BR><B>DISCIPLINA TRANSITORIA</B></P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 12<BR>Sperimentazione dell'autonomia</B></P>
<P>1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni =
scolastiche=20
esercitano l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 =
maggio=20
1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed =
ampliati dal=20
Ministro della Pubblica Istruzione con successivi decreti.</P>
<P>2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le =

discipline e le attivit=E0 previste dagli attuali programmi. Il =
decremento orario=20
di ciascuna disciplina e attivit=E0 =E8 possibile entro il quindici per =
cento del=20
relativo monte orario annuale.</P>
<P>3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta =
salva la=20
flessibilit=E0 su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve =
rispettare,=20
per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo =
104 e,=20
per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi =
1, 3,=20
4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, =
n.=20
297.</P>
<P>4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della =
legge 15=20
marzo 1997 n. 59 sono applicate in via sperimentale e progressivamente =
estese a=20
tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente =
successivo=20
alla loro emanazione.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 13<BR>Ricerca metodologica</B></P>
<P>1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si =
applicano gli=20
attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui =
ambito le=20
istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi =
specifici=20
di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi=20
didattici secondo modalit=E0 fondate su obiettivi formativi e =
competenze.</P>
<P>2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta e lo =
scambio=20
di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche =
dati=20
accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.</P>
<P align=3Dcenter><B>TITOLO II</B><BR><B>FUNZIONI AMMINISTRATIVE E =
GESTIONE DEL=20
SERVIZIO DI ISTRUZIONE</B></P>
<P align=3Dcenter><B>CAPO I</B><BR><B>ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E</B>=20
<B>COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI</B></P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 14<BR>Attribuzione di funzioni alle =
istituzioni=20
scolastiche</B></P>
<P>1. A decorrere dal 1=B0 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche =
sono=20
attribuite le funzioni gi=E0 di competenza dell'Amministrazione centrale =
e=20
periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli =
alunni,=20
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e =
allo stato=20
giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo =
15 o ad=20
altre specifiche disposizioni, all'Amministrazione centrale e =
periferica. Per=20
l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui =
all'articolo=20
15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo =
1998, n.=20
112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del =
Ministero=20
della Pubblica Istruzione. Restano ferme le attribuzioni gi=E0 =
rientranti nella=20
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente=20
regolamento.</P>
<P>2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli=20
adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e =
disciplinano, nel=20
rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le=20
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento =
degli studi=20
compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi =
medesimi,=20
la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a =
progetti=20
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi=20
internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo =
Statuto delle=20
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con =
decreto del=20
Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni =
scolastiche=20
adottano il regolamento di disciplina degli alunni.</P>
<P>3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio =
e dei=20
beni e alle modalit=E0 di definizione e di stipula dei contratti di =
prestazione=20
d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, =
n. 449,=20
le istituzioni scolastiche provvedono in conformit=E0 a quanto stabilito =
dal=20
regolamento di contabilit=E0 di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della =
legge 15=20
marzo 1997, n. 59, che pu=F2 contenere deroghe alle norme vigenti in =
materia di=20
contabilit=E0 dello Stato, nel rispetto dei princ=ECpi di =
universalit=E0, unicit=E0 e=20
veridicit=E0 della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale =
regolamento=20
stabilisce le modalit=E0 di esercizio della capacit=E0 negoziale e ogni =
adempimento=20
contabile relativo allo svolgimento dell'attivit=E0 negoziale medesima, =
nonch=E9=20
modalit=E0 e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei =

costi.</P>
<P>4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi =
e=20
contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e =
della=20
complessit=E0 dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un =
efficace=20
servizio. Assicurano comunque modalit=E0 organizzative particolari per =
le scuole=20
articolate in pi=F9 sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, =
altres=EC, anche=20
con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, =
culturale e=20
professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze =
derivanti=20
dal presente regolamento.</P>
<P>5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia =
di=20
articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate =
a norma=20
dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.</P>
<P>6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti =
le=20
funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto =
previsto=20
dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia =
stato=20
ancora adottato il regolamento di contabilit=E0 di cui al comma 3, nelle =
more=20
della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi =
gli=20
articoli 26, 27, 28 e 29 del Testo Unico approvato con decreto =
legislativo 16=20
aprile 1994, n. 297.</P>
<P>7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte =
salve le=20
specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli =
studenti,=20
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro =
pubblicazione=20
nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse =
pu=F2=20
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve =
pronunciarsi sul=20
reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto =
diviene=20
definitivo. Gli atti divengono altres=EC definitivi a seguito della =
decisione sul=20
reclamo.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 15<BR>Competenze escluse</B></P>
<P>1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le =
seguenti=20
funzioni in materia di personale il cui esercizio =E8 legato ad un =
ambito=20
territoriale pi=F9 ampio di quello di competenza della singola =
istituzione, ovvero=20
richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libert=E0 =
di=20
insegnamento:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti=20
  territoriali pi=F9 vasti di quelli della singola istituzione =
scolastica;<BR>b)=20
  reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e =
ausiliario con=20
  rapporto di lavoro a tempo indeterminato;<BR>c) mobilit=E0 esterna =
alle=20
  istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente =
l'organico=20
  funzionale di istituto;<BR>d) autorizzazioni per utilizzazioni ed =
esoneri per=20
  i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni =
e=20
  collocamenti fuori ruolo;<BR>e) riconoscimento di titoli di studio =
esteri,=20
  fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma =
2.</P></BLOCKQUOTE>
<P>2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti =
disciplinari=20
nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e =
ausiliario.</P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 16<BR>Coordinamento delle competenze</B></P>
<P>1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia =
dell'autonomia=20
delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono=20
competenze e composizione.</P>
<P>2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto =
legislativo=20
6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi =
collegiali.</P>
<P>3. I docenti hanno il compito e la responsabilit=E0 della =
progettazione e=20
dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.</P>
<P>4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei =
servizi di=20
segreteria nel quadro dell'unit=E0 di conduzione affidata al dirigente=20
scolastico.</P>
<P>5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano =
al=20
processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive =

responsabilit=E0.</P>
<P>6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi =
dell'articolo 15,=20
comma 1, lettera d), purch=E9 riconducibile a compiti connessi con la =
scuola,=20
resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.</P>
<P align=3Dcenter><B>TITOLO III</B><BR><B>DISPOSIZIONI FINALI</B> </P>
<P align=3Dcenter><B>CAPO I<BR>ABROGAZIONI</B></P>
<P align=3Dcenter><B>Art. 17<BR>Ricognizione delle disposizioni di legge =

abrogate</B></P>
<P>1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. =
59 sono=20
abrogate con effetto dal 1=B0 settembre 2000, le seguenti disposizioni =
del Testo=20
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:</P>
<BLOCKQUOTE>
  <P>- articolo 5, commi 9, 10 e 11;<BR>- articolo 26;<BR>- articolo 27, =
commi=20
  3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;<BR>- articolo 28, =
commi 1,=20
  2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico =

  distrettuale", 8 e 9;<BR>- articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;<BR>- =
articolo 104,=20
  commi 2, 3, e 4;<BR>- articoli 105 e 106;<BR>- articolo 119, commi 2 e =
3;<BR>-=20
  articolo 121;<BR>- articolo 122, commi 2 e 3;<BR>- articolo 123;<BR>- =
articoli=20
  124, 125 e 126;<BR>- articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;<BR>- =
articolo 129,=20
  commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6;<BR>- articolo =
143,=20
  comma 2;<BR>- articoli 144, 165, 166, 167, 168;<BR>- articolo 176, =
commi 2 e=20
  3;<BR>- articolo 185, commi 1 e 2;<BR>- articolo 193, comma 1, =
limitatamente=20
  alle parole "e ad otto decimi in condotta";<BR>- articoli 193/bis e=20
  193/ter;<BR>- articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;<BR>- articolo =
328, commi=20
  2, 3, 4, 5 e 6;<BR>- articoli 329 e 330;<BR>- articolo =
603.</P></BLOCKQUOTE>
<P>2. Resta salva la facolt=E0 di emanare, entro l'1 settembre 2000 =
regolamenti=20
che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le =
norme del=20
presente regolamento.</P>
<P>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar=E0 inserito =
nella=20
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' =
fatto=20
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo =
osservare.</P></BODY></HTML>

